REFERENDUM 2022
REFERENDUM ABROGATIVI (Promossi da Lega e Radicali) |
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num |
Legge da modificare |
Quesito referendario |
Conseguenze/Commenti |
Posizione dei Partiti |
1 |
LEGGE SEVERINO |
Abolizione sanzioni accessorie su: Incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo con: seguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi |
eliminare cioè le norme che impediscono la partecipazione alle competizioni elettorali per il Parlamento europeo e italiano e alle elezioni regionali, provinciali e comunali di chi sia stato condannato in via definitiva (per mafia, terrorismo, corruzione e altri gravi reati). Eliminare anche l'articolo 11, che prevede per gli amministratori locali la sospensione, dopo la condanna di primo grado per alcuni reati |
PD = NO LEGA=SI |
2 |
Misure cautelari e recidiva |
Ridurre l’ambito per cui è consentita la carcerazione preventiva (cancellazione di una parte dell’articolo 274 del Codice Penale) |
Sarebbero da escludere: finanziamento illecito ai partiti, reati con reclusione massima inferiore ai 5 anni, a meno che non ricorra il pericolo di fuga dell'indagato o di inquinamento delle prove |
PD = NO LEGA=SI |
3 |
Separazione delle funzioni dei Magistrati
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Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti (Giudici) a quelle requirenti (Pubblico ministero) e viceversa nella carriera dei magistrati. |
Oggi sono possibili 4 passaggi, che diverranno due con la riforma Cartabia. Obiettivo finale del referendum sarebbe quello di introdurre l’obbligo di scegliere all’inizio della carriera o la funzione giudicante o la funzione inquirente per poi mantenere quel ruolo tutta la vita professionale. |
PD = Az = Aspettare esito riforma Cartabia LEGA=SI |
4 |
Elezione dei componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) |
Abrogazione di norme in materia di elezione dei componenti togati del CSM |
Si chiede di abolire la raccolta delle 25 firme necessarie per presentare la candidatura al CSM L'obiettivo è arrivare a candidature individuali libere, (già previste nella riforma della ministra Cartabia) |
PD= Az = Aspettare esito riforma Cartabia M5S=NO LEGA=SI Fd’I=SI FI = SI Iv = SI |
5 |
Consigli Giudiziari |
Consentire il voto degli avvocati che siedono nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati |
Lo prevede già la riforma della ministra Cartabia, ma solo se il Consiglio dell'Ordine abbia segnalato comportamenti scorretti da parte del magistrato che si deve valutare |
PD= Az = Aspettare esito riforma Cartabia M5S = NO LEGA=SI Fd’I=? FI = SI Iv = SI |
Il voto è previsto dalla legge con data Domenica 12 giugno. E’ necessario il quorum del 50%+1 degli aventi diritto per rendere valido il voto. .La normativa prevede l'abbinamento tra i referendum e elezioni amministrative che si svolgeranno in 709 comuni italiani. |
I QUESITI NEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA
In attesa del testo ufficiale il Partito Radicale ha reso disponibile i quesiti portati dalle due delegazioni per ufficializzare il Referendum sulla giustizia: qui di seguito il contenuto e il testo provvisorio dei quesiti.
Abolizione Decreto Severino
«Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190?».
Legge Severino (commenti da quotidiano Il Foglio)
Approvata nel 2012 dal governo Monti, prende il nome dalla Guardasigilli Paola Severino che firmò la legge insieme al ministro per la Funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, prevede l'incandidabilità e la decadenza da cariche elettive per i politici che abbiano subito una condanna che supera i due anni. L’obiettivo di Lega e Radicali è quello di abrogare le norme che prevedono la sospensione degli amministratori locali a seguito di condanne non definitive per gravi reati (come associazione mafiosa o reati contro la pubblica amministrazione)
Limiti agli abusi della custodia cautelare
«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988 n. 447, “Approvazione del Codice di Procedura Penale” e successive modificazioni, limitatamente all’articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali é prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni.”’?».
Custodia cautelare (commenti da quotidiano Il Foglio)
Il quesito mira a limitare l’abuso delle misure cautelari (carcerazione preventiva, arresti domiciliari, divieto di dimora ecc.), prevedendo la possibilità di procedere alla privazione della libertà per il rischio di “reiterazione del medesimo reato” solo per i delitti di criminalità organizzata, di eversione o per i reati commessi con uso di armi o altri mezzi di violenza personale
Separazione delle carriere dei magistrati
«Volete Voi che siano abrogati: il r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, di approvazione dell’“Ordinamento giudiziario” nel testo allegato al medesimo regio decreto e altresì risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della la magistratura”; la l. 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della magistratura e per le promozioni) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il d. lgs 30 gennaio 2006, n. 26 (Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: Art. 23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il d. lgs. 5 aprile 2006, n.160 (Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art. 13, relativamente alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art. 13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti”; art. 13 comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non e` consentito all’interno dello stesso distretto, ne´ all’interno di altri distretti della stessa regione, ne´ con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima”; art. 13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art. 13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche”; art. 13 comma 6:”6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa”; il D.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito con modificazioni in legge 22 febbraio 2010, n. 24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario) nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa previsto dall’articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160”?».
Separazione delle carriere (commenti da quotidiano Il Foglio)
Già dal titolo il quesito risulta improprio e fuorviante poichè, come abbiamo già spiegato qui, l’intervento non comporta la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, per la quale sarebbe necessario un intervento a livello costituzionale, ma determina piuttosto una separazione delle funzioni giudicanti e requirenti, cancellando le già limitate possibilità di passare da una funzione all’altra durante la carriera (attualmente questo è possibile per quattro volte, ma già con la riforma Cartabia i passaggi diventano solamente due). Il quesito interviene quindi solo su un piccolo aspetto del problema relativo alla contiguità tra pubblici ministeri e giudici, i quali continuerebbero comunque a essere reclutati attraverso il medesimo concorso, a rispondere al medesimo Csm e a seguire la medesima scuola di formazione.
Elezioni del Csm
«Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (“Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura”), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, all’articolo 25, comma 3 limitatamente a “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, ne’ possono candidarsi a loro volta”?».
Elezione componenti del Consiglio Superiore di Magistratura (commenti da quotidiano Il Foglio)
Il quesito si pone come obiettivo quello di contrastare lo strapotere delle correnti togate all’interno dell’organo di autogoverno della magistratura, superando le logiche spartitorie e consociative messe tristemente in luce dallo scandalo Palamara. Alla prova dei fatti, tuttavia, il quesito risulta a dir poco modesto. Esso infatti si limita ad abrogare l’obbligo per un magistrato di raccogliere da 25 a 50 firme per presentare la propria candidatura al Csm. Si tratta di un intervento minimale, che non incide in alcun modo sul sistema di elezione dei componenti togati del Csm, su cui le correnti esercitano la loro influenza.
Equa valutazione dei magistrati
«Volete voi che sia abrogato l’art. 16 (Composizione dei consigli giudiziari in relazione alle competenze) del Decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 che reca “Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lett. c) della legge 25 luglio 2005 n. 150?».
Le pagelle ai magistrati
I referendari chiedono che venga consentito il voto degli avvocati che siedono nei Consigli giudiziari anche sulle valutazioni di professionalità dei magistrati. La misura rientra già nella riforma della ministra Cartabia, ma solo nei casi in cui il Consiglio dell'Ordine abbia segnalato comportamenti scorretti da parte del magistrato che si deve valutare.